I COMUNICATI di ULI

Posta Elettronica Certificata obbligatoria

Il  Decreto Legge “anti crisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) prevede che professionisti iscritti a un Albo e imprese si dotino obbligatoriamente di una casella di Posta Elettronica Certificata.

I professionisti entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, le imprese entro tre anni, dandone quindi comunicazione rispettivamente all’albo o elenco di appartenenza ed al registro delle imprese, il tutto secondo quanto previsto dall’art. 16, commi 6 e 7 del decreto.

Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all'atto della costituzione.

«6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata».

La comunicazione scambiata tra due indirizzi di posta elettronica certificata ha il valore di una raccomandata A.R. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale, si comprende quindi l’importanza della costituzione degli elenchi degli indirizzi.

Quanto alle Pubbliche Amministrazioni, ancorché tale previsione sia contenuta già nel Codice dell’Amministrazione Digitale del marzo 2005 (articolo 47, comma 3, lettera a), il decreto ribadisce al comma 8 dell’articolo 16 l’obbigo di dotarsi di una casella di PEC.

 Lo STAFF di ULI è a disposizione per chiarimento e per informazioni su come fornirsi di una casella PEC.

Consultate anche la sezione apposita del nostro sito

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