I COMUNICATI di ULI

Hotspot WiFi - Normativa

Viene definito come Radio Local Area Network (di seguito denominate “Radio LAN" o “R-LAN”) un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz.

La normativa tecnica ETS 300-328-2 impone di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 100 mW (equivalente a 20 dBm).

In linea di principio inoltre impone agli apparati Radio LAN, di non trasmettere con una potenza elettrica effettiva superiore ai 50 mW (equivalente a 17 dBm); questo perché l'antenna a dipolo più semplice, che di solito li accompagna, ha generalmente un guadagno in trasmissione pari a circa 2.5 dBi, che fa si che la potenza E.I.R.P. trasmessa salga a circa 80 mW (per la precisione 19.2 dBm).

Per questo motivo su tutto il territorio dell'Unione Europea, ed anche in Italia, e assolutamente vietato utilizzare antenne che abbiano un guadagno in trasmissione elevato (in linea di massima diciamo superiore ai 5 dBi), tale da portare la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i 100 mW (equivalente a 20 dBm).

Nel caso in cui invece sia possibile regolare il livello di potenza trasmessa dagli Access Point, viene data la possibilità di utilizzare antenne ad alto guadagno attenendosi strettamente ad una serie di istruzioni di seguito riportate che consentono questo utilizzo rimanendo comunque all'interno della potenza massima trasmessa E.I.R.P. pari e non superiore a 100 mW (20dBm).

DECRETO LANDOLFI SUL Wi-Fi: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante "condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;

Visto l’esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del Wireless local loop, le associazioni di utenti; nonché la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28 maggio 2003;

Visto il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155 e il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;

Considerata l’opportunità di estendere l’ambito geografico di applicazione del sistema definito dall’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003;

DECRETA

Art. 1
1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole da "in locali aperti", fino alla fine del comma; dopo "ai servizi di telecomunicazioni" si aggiungono le parole "in modalità fissa e nomadica".
2. All’art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole "la sicurezza delle operazioni di rete," sono sostituite da "la sicurezza della rete contro l’accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia,"; dopo "protezione dei dati" si aggiungono le parole "ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività"; sono soppresse inoltre le parole "l’interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ;" e "limitatamente all’ambito geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e"; sono sostituite le parole "alla medesima radio LAN" con "al medesimo operatore nonché ad operatori distinti".
3. All’art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo "dalle medesime utilizzazioni" si aggiungono le parole "in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche".

Art. 2
1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati all’offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all’esercizio di servizi di pubblica utilità che siano state accertate da parte del Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Art. 3
1. Le imprese già autorizzate all’esercizio sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4
Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003, secondo quanto già disposto dall’art. 8 comma2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 citato nelle premesse.
Fare wardriving significa violare la legge italiana

Art. 615 ter

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 quater

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 quinquies

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Decreto Ministeriale di regolamentazione dei servizi Wi-Fi ad uso pubblico

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)


1.  Ai fini del presente decreto  si intendono per:

  1. “Radio Local Area Network ( di seguito denominate “Radio LAN” o “R-LAN”): un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 – 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 – 5.350 MHz, 5.470 – 5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz);
  2. “access point” : strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni ;
  3. “codici di abilitazione e identificazione”: codici forniti dall’impresa autorizzata all’abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite l’access point;
  4. “autorizzazione generale”: un’autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.

2.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2
(Oggetto ed ambito di applicazione)


1.   Il presente provvedimento  fissa le condizioni  per il conseguimento  dell’ autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN  nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi  di telecomunicazioni , in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali  .

2.  Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,  gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati  all’interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.

Art. 3 (Procedura per il conseguimento  dell’ autorizzazione generale)

1.  La fornitura del servizio di cui all’articolo 2 è subordinata ad un’autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all’articolo 6.

2.  Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all’articolo 2, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato “Ministero”, una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 6.

La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell’allegato A al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.

3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della delibera dell’Autorità n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni all’offerta al pubblico di servizi  di telecomunicazioni , può presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità.

4. I soggetti autorizzati sono obbligati all’iscrizione al registro  degli operatori di comunicazione, previsto dall’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera dell’Autorità n. 236/01/Cons e successive modificazioni.

5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente articolo, comunicano  entro 30 giorni al Ministero ogni variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 4 (Contributi)

1.  I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio di cui all’articolo 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il  controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale .

2.  La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.

Art. 5 (Validità e cessione dell’autorizzazione generale)

1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo  ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione generale.

3. L’autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l’assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all’impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima.

Art. 6 (Condizioni dell’autorizzazione generale)

1.  Il soggetto titolare dell’autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN , dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni  , è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:

  1. l’utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
  2. la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell’integrità della rete, l’interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati; a tal fine l’interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ; è ammesso il collegamento  tra gli access point appartenenti alla medesima Radio LAN limitatamente all’ambito geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche  previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 
  3. la fornitura delle informazioni necessarie per  verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;
  4. il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;
  5. l’utilizzazione delle frequenze di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a)   esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l’esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;
  6. l’assenza di interferenze dannose alle altre  utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni ;
  7. la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
  8. l’istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
  9. il pagamento dei contributi, ove previsti;
  10. la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della  tipologia del  servizio offerto;
  11. l’adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l’abbonato e verificarne l’abilitazione   all’accesso alla rete tramite l’access point ;
  12. il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
  13. il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell’ECC;
  14. il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall’Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
2.    In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell’ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.

Art. 7 (Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie-Conciliazione e risoluzione delle controversie)

1.  Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono procedere all’attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.

2.  In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e all’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3.  Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art.8 (Disposizioni transitorie e finali)

1.  Le imprese già autorizzate all’esercizio sperimentale del servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN, dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni  mediante l’impiego delle frequenze 2.400 – 2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

2.  I titoli abilitativi di cui al  presente decreto  verranno  adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2003


APPROFONDIMENTI:

In questo settore, la presenza di terminologie appartenenti ad ambiti diversi rende difficoltoso l’orientamento rispetto alla normativa. Cerchiamo di fare chiarezza:

Wi-Fi: abbreviazione di Wireless Fidelity, è un termine che indica dispositivi che possono collegarsi a reti locali senza fili (W-LAN) basate sulle specifiche IEEE 802.11.

802.11 a,b,g,h,n ecc.: definizioni dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), organismo con sede negli USA che ha il compito di definire standard industriali nel settore elettrico ed elettronico. Tra gli altri possiamo distinguere:

  • 802.11a: standard USA, che utilizza frequenze nella banda dei 5 GHz, applicabile in Italia solo se adattato alle caratteristiche tecniche indicate dalle norme europee (vedi sotto);

  • 802.11b, g, n: gli standard più utilizzati dalle comuni apparecchiature Wi-fi, utilizzano la banda dei 2,4 GHz e si differenziano solo per la velocità di trasmissione;

  • 802.11h: standard di recente approvazione, adattamento dell’802.11a alla normativa europea, con l’implementazione dei meccanismi di DFS e TPC (vedi note).

Per la normativa europea, e italiana di conseguenza, esistono due tipologie di reti locali senza fili:

RadioLAN (Radio Local Area Network)

Sono regolate dalla decisione  ERC/DEC/(01)07
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03):

  • Banda di frequenza: 2400 – 2483,5 MHz

- EIRP: 100 mW (vedi note)
- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici



HiperLAN (High Performance Radio Local Area Network)

Sono regolate dalla decisione ECC/DEC(04)08
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (decisione 2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE):

  • Banda di frequenza: 5150 – 5350 MHz

       - EIRP: 200 mW (vedi note)
       - Uso consentito solo all’interno di edifici
       - TPC e DFS obbligatori nella banda da 5250 a 5350 MHz (vedi note)

  • Banda di frequenza: 5470 – 5725 MHz

       - EIRP: 1W (vedi note)
       - Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
       - TPC e DFS obbligatori (vedi note)

Note:

EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power: potenza equivalente irradiata isotropicamente: si tratta di un livello di potenza che comprende anche l’eventuale guadagno di antenna: attenzione quindi alle antenne esterne!

TPC: Transmitter Power Control: il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;

DFS: Dynamic Frequency Selection: la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico trasmissivo su 300 MHz (225 MHz nella banda 5470-5725): evita interferenze ad altri servizi, in particolare i radar e i servizi satellitari compresenti in questa banda di frequenze. La conformità allo standard 802.11h garantisce la presenza di entrambi questi meccanismi di protezione.


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