La direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, del 29-04-2015 scorso, prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata, solo se l’impresa risulta essere esclusiva titolare dell’indirizzo PEC comunicato, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
L’Ufficio del Registro delle Imprese verificherà che l’indirizzo non sia stato assegnato ad altra impresa, con cadenza bimestrale, provvederà, inoltre, a verificare che le caselle siano attive e, qualora accerti l’inattività o riscontri che l’indirizzo Pec non sia univocamente riconducibile alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per un nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni. Decorso questo termine, provvede a cancellare l’indirizzo, ai sensi dell’art. 2191 c.c., dandone comunicazione alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi, perché queste adottino i provvedimenti di competenza.
ATTENZIONE: Qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione, essa viene sospesa per:
- 45 giorni, se si tratta di impresa individuale,
- 3 mesi, se si tratta di società,
La mancata comunicazione all’Ufficio dell’indirizzo PEC entro tali termini, costituisce omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese e comporta il rigetto dell’istanza, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e 2630 c.c. per le società.